Poco meno di due anni fa, nel marzo 2024, un decreto attuativo molto atteso, riferito alla legge n. 24 dell’8 marzo 2017, la cosiddetta Gelli/Bianco, ha stabilito quali debbano essere i contenuti minimi delle polizze, stabilendo caratteristiche e massimali, oltre che ribadire, stavolta va detto, con molta chiarezza, gli ambiti della responsabilità professionale in seno alle strutture socio-sanitarie ed ai professionisti che esercitano le professioni mediche.
Il termine ultimo per adeguare le polizze è previsto per il prossimo marzo 2026.
Non bisogna però erroneamente considerare tutto ciò come un semplice adempimento burocratico a carico delle compagnie assicuratrici; infatti la legge Gelli/Bianco ha per così dire ridisegnato il perimetro della responsabilità nel compiere l’atto medico, stabilendo a monte che l’obbligo di copertura della responsabilità civile verso terzi sia da attribuire a chi svolge la propria attività "in adempimento di un obbligo contrattuale direttamente assunto con il paziente" (cfr. art. 10, comma 2, della Legge Gelli).
In parole semplici, riportando la questione alle strutture private e quindi agli studi odontoiatrici, è responsabile dell’atto medico la figura fisica o giuridica che fattura la prestazione sulla quale, proprio in virtù di questo, verte un nuovo obbligo assicurativo.
In questo momento più che mai è necessario analizzare i margini della propria responsabilità professionale ed accertarsi che la polizza scelta sia in grado di soddisfarli completamente.
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