Sbiancamento dentale: chiariti i limiti operativi in farmacia
Ragazza che effettua sbiancamento dentale
Due ministeri escludono che lo sbiancamento dentale possa essere eseguito da estetisti in farmacia, precisando la natura sanitaria del trattamento e i confini professionali.

La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha diffuso una circolare con le indicazioni dei ministeri competenti sulla possibilità di svolgere trattamenti estetici di sbiancamento dentale in farmacia. La questione era stata sollevata da diversi Ordini provinciali, interessati a comprendere se gli estetisti potessero eseguire prestazioni non terapeutiche utilizzando prodotti cosmetici non riservati ai dentisti.

 

Il primo parere del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha confermato che una sostanza destinata allo sbiancamento dentale è classificata come cosmetico e può essere commercializzata senza esclusività per le professioni sanitarie. Ha richiamato la legge n. 1 del 1990, che consente all’estetista l’utilizzo di cosmetici nell’ambito della propria attività. Tuttavia, ha ritenuto necessario acquisire il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per verificare se lo sbiancamento rientri effettivamente nelle competenze dell’estetista.

 

La posizione del Mimit e l’esclusione per gli estetisti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito che lo sbiancamento dentale non può essere ricondotto alle prestazioni previste per gli estetisti. Pur agendo sulla superficie dentale, l’intervento interessa un organo interno al cavo orale e non una parte superficiale del corpo umano. Da ciò deriva l’esclusione della pratica dal campo operativo dell’estetista, in base ai criteri previsti dalla legge del 1990.

 

Le implicazioni per le farmacie

La conseguenza dei due pareri è che le farmacie non possono proporre trattamenti di sbiancamento dentale avvalendosi di estetisti, anche quando si utilizzano cosmetici liberamente acquistabili. Il ministero della Salute ha ribadito che la qualificazione giuridica dell’intervento ne determina la competenza professionale, mentre il Mimit ha confermato che l’attività non ricade nell’ambito dell’estetica.

 

Il ruolo dell’odontoiatra e la posizione dell’Andi

L’Associazione nazionale dentisti italiani ha accolto la decisione come conferma della natura sanitaria dello sbiancamento dentale. Secondo l’Andi, il trattamento richiede una valutazione diagnostica preliminare e scelte operative che presuppongono competenze cliniche specifiche. Il parere contribuisce così a distinguere la vendita di prodotti cosmetici dall’esecuzione di procedure che comportano responsabilità professionali e competenze specialistiche.

 

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