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Nuovo accordo Stato-Regioni per la sicurezza sul lavoro
Nuovo accordo Stato-Regioni per la sicurezza sul lavoro
Verso la scadenza del periodo transitorio: dal 24 maggio 2026 le nuove regole su formazione obbligatoria, modalità dei corsi e verifiche diventano pienamente operative, con impatti diretti anche sugli studi odontoiatrici.

Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, entrato in vigore il 24 maggio 2025 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sostituisce e accorpa i precedenti accordi, introducendo una disciplina unitaria su durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifiche di apprendimento e criteri di aggiornamento dei percorsi formativi obbligatori.
È previsto un periodo transitorio di un anno, fino al 24 maggio 2026, durante il quale resta possibile svolgere la formazione secondo le precedenti normative.

 

Formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro

Una delle principali novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche quando non svolga direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
I Datori di Lavoro dovranno completare il percorso formativo entro due anni dalla pubblicazione dell’Accordo, e quindi entro il 24 maggio 2027. Il corso ha una durata di 16 ore ed è erogabile in presenza, in videoconferenza o in modalità e-learning. L’aggiornamento è previsto ogni cinque anni, con una durata minima di sei ore.

 

Datore di Lavoro e ruolo di RSPP

Il nuovo Accordo disciplina tre situazioni distinte. Il Datore di Lavoro privo di precedente formazione specifica deve seguire integralmente il nuovo percorso formativo. Chi, oltre a essere Datore di Lavoro, intende svolgere anche il ruolo di RSPP deve prima completare il corso per Datori di Lavoro e successivamente il corso RSPP, che il nuovo Accordo fissa in ulteriori 8 ore. I Datori di Lavoro che già svolgono il ruolo di RSPP e risultano formati secondo l’Accordo del 2011 sono invece esentati dal nuovo percorso per DDL e proseguono con i consueti aggiornamenti.
La formazione per Datore di Lavoro-RSPP può essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona. L’aggiornamento quinquennale ha una durata minima di 8 ore ed è ammesso anche in modalità e-learning.

 

Lavoratori e tempistiche della formazione

Per i lavoratori non cambiano le durate dei corsi: 4 ore di formazione generale e 12 ore per il rischio alto oppure 4 ore per il rischio basso. La novità rilevante riguarda le tempistiche, poiché la formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

L’aggiornamento quinquennale di almeno sei ore resta invariato ed è richiesto anche in caso di modifiche nella valutazione dei rischi o qualora le verifiche di efficacia della formazione ne evidenzino la necessità.

 

La figura del preposto negli studi odontoiatrici

Negli studi odontoiatrici non è generalmente ritenuta necessaria la figura del preposto, in considerazione dell’assenza di ruoli intermedi tra Datore di Lavoro e lavoratori. Qualora però l’organizzazione dello studio preveda una figura con funzioni di coordinamento, questa dovrà seguire, oltre alla formazione da lavoratore, un percorso specifico di 12 ore.
La formazione del preposto può essere erogata esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, mentre l’e-learning non è ammesso. L’aggiornamento è biennale, con una durata minima di sei ore. Per i preposti con ultimo aggiornamento risalente a oltre due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, è previsto l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi.

 

RLS e aggiornamenti

La durata della formazione iniziale per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza resta fissata in 32 ore. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, l’aggiornamento rimane obbligatorio, come indicato anche nei pareri legali acquisiti da ANDI, mentre le modalità operative sono demandate alla contrattazione collettiva nel rispetto dei criteri di proporzionalità.
In assenza di indicazioni specifiche nel CCNL, ANDI propone un percorso di aggiornamento di 10 ore, comprensivo anche dell’aggiornamento previsto per i lavoratori.

 

Limiti numerici e verifiche finali

Il nuovo Accordo introduce limiti più stringenti per l’erogazione dei corsi, stabilendo un massimo di 30 partecipanti per aula. Per il rilascio dell’attestato è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore previste, oltre alla verifica finale documentata e alla tracciabilità delle presenze, anche tramite strumenti elettronici.

Fonte: ANDI

 

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