IVA agevolata al 5% per DPI: resta in vigore anche dopo l'emergenza Covid
Scrivania con portapenne a forma di dente, calcolatrice e risparmi con salvadanaio
Un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta al 5% ai dispositivi di protezione individuale (DPI) anche in assenza dello stato di emergenza sanitaria.

La società istante, operante nel commercio all’ingrosso di articoli antinfortunistici, ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito all’aliquota IVA da applicare alla cessione di indumenti da lavoro, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherine, guanti, tute, calzari e altri DPI provvisti di marcatura CE.

Il dubbio nasce dalla cessazione dello stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da Covid-19, che aveva originato – attraverso l’art. 124 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) – la possibilità di applicare un’aliquota IVA agevolata del 5% per alcuni beni considerati essenziali nel contenimento del contagio.

 

La risposta delle Entrate: la norma è ancora valida

Con la Risposta n. 141/2025, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’agevolazione è tuttora vigente, nonostante la fine dell’emergenza pandemica. L’aliquota ridotta del 5% si applica infatti agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie che rientrano nel n. 1-ter.1 della Parte II-bis della Tabella A allegata al DPR 633/1972 (Decreto IVA).

Nel dettaglio, sono agevolabili:

  • guanti in lattice, vinile e nitrile;
  • visiere e occhiali protettivi;
  • tute di protezione, calzari e soprascarpe;
  • cuffie copricapo;
  • camici impermeabili e chirurgici.

Questi articoli devono avere le caratteristiche di DPI o di dispositivi medici (DM) e rientrare nei codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornati da ultimo con la circolare 5/D del 14 febbraio 2023.

 

Finalità sanitaria

La finalità sanitaria, necessaria per beneficiare dell’agevolazione, non dipende dal soggetto che vende o acquista i beni, né dallo stadio della loro commercializzazione. Conta, invece, l’idoneità oggettiva del prodotto a contrastare la diffusione di virus e agenti patogeni.

In pratica:

  • se un bene è conforme come DPI o DM ed è presente tra quelli elencati nei codici doganali ammessi, si presume la destinazione a fini sanitari, salvo prova contraria chiara ed esplicita.
     
  • Non è quindi necessario che ogni cessione sia accompagnata da una dichiarazione dell’acquirente, anche se tale documento può comunque costituire utile supporto in caso di verifiche.

 

Una norma ancora attuale

L’Agenzia sottolinea che né il legislatore nazionale né quello europeo sono intervenuti per abrogare o modificare la norma. L’agevolazione resta pertanto valida e trova ancora applicazione anche oggi, in un contesto in cui, pur essendo decaduti molti obblighi normativi, la sensibilità verso la tutela della salute sul lavoro e nei luoghi pubblici rimane elevata.

La diffusione volontaria di DPI in ambito aziendale, nella grande distribuzione o nei contesti a contatto con il pubblico, costituisce una pratica consolidata che continua a rispondere a esigenze sanitarie e di prevenzione.

La Risposta n. 141/2025 ribadisce un principio importante: la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per i DPI non è una misura eccezionale limitata nel tempo, ma un regime che resta operativo fintanto che permangono le condizioni tecniche e giuridiche previste dalla norma.

Le imprese che operano nella produzione o nella distribuzione di dispositivi di protezione possono quindi continuare ad applicare l’aliquota ridotta, con la certezza giuridica confermata dall’Amministrazione finanziaria.

 

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